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Storia

Ciao a tutti amici del Taccuino! 📚

Vi ringrazio innanzitutto per l’apprezzamento al post precedente “Rispolverando la tesi, il diritto dei longobardi” parte prima, per cui ho deciso di riportare subito la seconda parte del post…vi informo che ce ne sarà una terza in seguito!!

Dunque, continuando lo scorso post, tra gli istituti giuridici longobardi esaminati nella mia tesi di Laurea vi è il launegildo. I Longobardi, infatti, non concepivano la donazione a titolo gratuito dei propri beni in quanto essa era considerata una sorta di “depauperazione” (impoverimento) del proprio partrimonio.

Con il launegildo il donatario (colui che riceveva i beni “donati”) cedeva al donante un bene di modico valore detto anch’esso launegildo. Tale pratica non era solo simbolica o di ringraziamento per il bene ricevuto, ma era necessaria per evitare eventuali ripensamenti da parte del donante (il quale, senza il launegildo poteva revocare la donazione in qualsiasi momento). Rendere immodificabile e certa la donazione era lo scopo del launegildo.

In termini prettamente giuridici il launegildo era (fonte Treccani ):

L’oggetto della controprestazione, sia pure simbolica, necessaria per perfezionare i negozi giuridici con carattere di liberalità, non essendo formalmente ammessi se non i negozi onerosi.

Solo in un caso particolare questo strumento giuridico non era richiesto: la donazione a luoghi sacri, come ad esempio le Chiese. Questo tipo di donazione era detto “donazione pro anima” ed era utile, secondo la concezione dell’epoca, per espiare i propri peccati.

Un altro importante strumento giuridico analizzato nel mio lavoro è il “mundio“. Esso consisteva in concreto nel potere di “protezione” da parte del capofamiglia sugli altri membri della famiglia, in particolare sulle donne. I figli maschi potevano “liberarsi” del mundio una volta divenuti maggiorenni (cioè nel momento in cui erano in grado di portare le armi), mentre le donne non potevano in alcun modo liberarsi da tale potere di “signoria” del padre.

Le donne, infatti, erano titolari solo della capacità giuridica: potevano quindi concludere contratti o alienare (vendere) i propri beni solo con il benestare del padre (non possedevano quindi la capacità di agire, come viene definita giuridicamente). Queste ultime, inoltre, neanche dopo il matrimonio si liberavano del mundio, il quale poteva essere acquistato dal marito. Se quest’ultimo non lo faceva esso restava al padre.

Il mundio veniva acquisito dai figli maschi nel momento in cui le donne restavano vedove, poichè esse non potevano restare senza questo tipo di “tutela giuridica”. Il supremo “mundialdo” era il re.

Una parte della tesi è dedicata anche alla concezione del diritto ereditario e a quella della proprietà. A differenza degli “acquisti occasionali”, che potevano essere facilmente venduti, il patrimonio ereditario difficilmente veniva ceduto a terze persone, proprio perchè costituiva la componente economica stabile della famiglia.

Ereditavano i figli legittimi ma anche i naturali, in proporzioni minori. Anche le donne ereditavano e veniva data importanza persino alle sorelle del testatore, quando queste ultime vivevano nella casa fraterna o paterna.

Secondo l’Editto di Rotari, per stabilire i gradi di parentela veniva utilizzato un giuramento definito” la prova dei dodici testimoni“, con il quale queste dodici persone avevano il compito di attestare quale fossero i parenti più prossimi del defunto, in modo da escludere gli altri dall’eredità.

In mancanza di figli il testatore poteva disporre dei propri beni nei confronti di chicchessia attraverso una sorta di strumento giuridico che alla fine era una sorta di “testamento”, il Gairethinx.

Per quel che riguarda il concetto di “proprietà”, i Longobardi preferivano il rapporto esteriore tra “uomo” e “cosa”( detto gewere). Ciò che contava era quindi il possesso reale, concreto, del bene, visibile e come tale riconosciuto.

La parola Gewere può essere tradotta in Italia con il termine “Investitura“: il legame materiale ta uomo e cosa, in particolare tra uomo e terra era riconosciuto e rispettato da tutta la comunità: l’animus (intenzione) del titolare del bene non era preso in considerazione, quindi.

Ciò che contava davvero era il reale possesso del bene (in concreto) e che l’uomo riuscisse a godere appieno dei “frutti” del bene stesso (esempio nel caso di un possedimento terriero).

Infine, per questo post, sottolineo il concetto di “wadiatio” e di “wadia”. La wadatio era un contratto formale obbligatorio che consisteva nell’atto simbolico della consegna, da parte del debitore al creditore, a mò di pegno, di un oggetto chiamato wadia, in genere un’arma, consegnata ad una terza tersona che aveva l’obbligo di “pignorare” i beni del debitore che non adempieva ai propri obblighi (la pigneratio dei suoi beni).

Per questo post è tutto, ci siamo addentrati in maniera un po’ più tecnica ma spero di avervi incuriosito lo stesso

La terza parte di questa serie di post parlerà in breve degli “Statuti di Benevento” (la mia città) del 1202 e del 1441..

Un carissimo saluto ed alla prossima…ciao da Grazia ♥

Ciao a tutti amici del Taccuino! 📚

Quest’oggi inauguriamo le categorie “diritto” e “storia” rispolverando qualche piccolo concetto presente nella mia tesi di laurea in Scienze Giuridiche (ho la laurea triennale più quella magistrale in Giurisprudenza) dal titolo “I longobardi tra diritto, tradizioni e strategie politiche. L’eredità longobarda a Benevento: gli statuti del 1202 e 1441“.

Prometto di non annoiarvi, anzi! Ho sempre amato la storia ed in particolare la vita pratica e quotidiana delle varie civiltà, non le noiose battaglie che possiamo trovare su tutti i libri di storia…in questa tesi di Laurea mi sono chiesta come si comportassero dal punto di vista giuridico i longobardi ed ora lascerò qualche appunto qui nel mio Taccuino (la prima parte)

Breve premessa

Siamo nel 568 d.C. ed i Longobardi, una popolazione di origine germanica, arrivarono nella Pianura Padana guidati dal Re Alboino: si tratta di una vera e propria migrazione di circa 100.000 uomini. Essi arrivarono in Italia poichè scappavano da un altro popolo germanico probabilmente più forte di loro, gli Avari. Sono molto lenti, all’inizio, hanno donne, bambini e anziani con loro, ma in poco tempo arrivarono a conquistare l’Italia poichè la trovarono molto indebolita da altre guerre che la stessa aveva dovuto subire (in particolare con gli Ostrogoti). La conquista dei Longobardi in Italia è un po’ disorganizzata e a “macchia di leopardo”. Al nord si forma la Longobardia, la cui capitale è Pavia, al sud ci sono ducati importanti come quello di Spoleto e Benevento (la mia bellissima e medievale città dove i Longobardi hanno lasciato testimonianze artistiche e culturali come la meravigliosa “Chiesa di Santa Sofia“(click per visualizzare la foto e click qui per leggere l’approfondimento in pdf realizzato dal Liceo Rummo della mia città) e il Museo del Sannio (click per la foto esterna). I longobardi erano ovviamente pagani ma con il tempo si convertirono al cattolicesimo.

Come si comportavano i Longobardi dal punto di vista giuridico?

All’inizio i longobardi adottavano norme consuetudinarie chiamate Cawarfidae, norme giuridiche orali trasmesse da padre in figlio e da nonno a nipote, mentre il primo e più importante esempio di codice scritto è l’Editto di Rotari del 643 d.C., il quale è composto da 388 articoli e scritto in latino, la lingua dei vinti. In esso si trovano varie branche del diritto, da quello provato a quello penale, passando per il diritto di famiglia e per specifiche norme di procedura civile e penale.

Sono di fondamentale importanza, per questo motivo, gli istituti giuridici contenuti all’interno di questo editto, grazie ai quali si riesce a comprendere la concezione del diritto di questa popolazione antica.

I longobardi, al contrario di quello che si potrebbe credere, non amavano l’applicazione della pena capitale.

Essa era riservata solo per particolari tipi di reati come il “regicidio” (uccisione del re). Grazie all’editto di Rotari venne di fatto bandito il ricorso alla faida (cioè la vendetta di famiglia) obbligatoria per vendicare determinati tipi di reati e venne introdotto il cosiddetto guidrigildo, cioè una pena pecuniaria.

Anche per i reati gravi, come l’uccisione di un uomo libero, i Longobardi preferivano l’applicazione di questo tipo di pena invece che quella “capitale”. Tale pena pecuniaria variava in relazione all’entità del danno ed anche al “valore sociale” della persona e della sua famiglia.

Una suprema procedura giudiziaria era chiamata “ordalia“, di fondamentale importanza poichè il processo aveva lo scopo NON di accertare la verità, bensì di ripristinare la pace sociale.

Per questo motivo nel corso di un processo l’imputato veniva considerato colpevole o innocente a seconda dell’esito di una determinata prova fisica di sopportazione (es. una su tutte, la prova dei carboni ardenti…l’imputato camminava sui carboni e se non riportava ferite era considerato innocente) oppure in seguito all’esito di un duello giudiziario.

Quando i Longobardi si convertirono al Cattolicesimo essi credevano, infatti, che l’esito di queste prove era stabilito direttamente da Dio. Il termine “ordalia” significa, infatti, giudizio di Dio. Secondo questa arcaica e assurda credenza era la divinità stessa a manifestarsi concretamente all’interno del processo e Dio stesso non avrebbe mai permesso che un innocente fosse condannato.

Il sovrano Liutprando condannò queste pratiche nelle sue leggi, in particolare nella legge numero 118, anche se non potè vietarle poichè era una consuetudine per il popolo ricorrere al loro utilizzo.

Per ora mi fermo qui ma c’è molto altro da aggiungere e lo farò in un prossimo post (la seconda parte!!!)

Spero sia stato di vostro gradimento il racconto dal punto di vista storico-giuridico dei Longobardi (la prima parte, come vi accennavo!). E voi? Qual è la vostra epoca storica preferita? Raccontatemelo nei commenti!

Un abbraccio forte da Grazia…ciao!!

Sono Grazia, classe 1985, laureata in Giurisprudenza. Ho svariate passioni…Amo scrivere poesie, filastrocche, storie, nonché bloggare, disegnare, creare siti, utilità digitali e tanto altro. Sono una persona solare e positiva. Mi impegno, nel mio piccolo, a portare gioia e positività in chi mi legge :)

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